Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa la domanda di corresponsione della borsa di studio, lo scaglionamento dei pagamenti, nonché le modalità di inoltro e di autocertificazione in base alla vigente normativa. Con lo stesso decreto dispone l'effettuazione di controlli a campione su una porzione delle istanze presentate non inferiore al 10 per cento.